Il lavoro con i voucher

La riforma del mercato del lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 ha profondamente modificato la normativa sul lavoro accessorio.
Il lavoro accessorio dopo la riforma non è soggetto ad alcuna esclusione, né di tipo soggettivo e né oggettivo, ed è previsto per tutte le attività lavorative di natura “occasionale” che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori ad euro 5000 netti per anno solare (lordi euro 6666).
Il tetto annuale netto di euro 5000, percepito da ogni singolo prestatore, definisce la legittimità al ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio.
Fermo restando però il limite annuale va precisato che le prestazioni di natura meramente occasionale svolte in favore di imprenditori commerciali, intendendosi per tali le categorie disciplinate dall’art. 2195 e segg. del codice civile o professionisti (sia iscritti agli albi professionali che i titolari di partita iva non iscritti alle casse ed assicurati alla gestione separata), non possono comunque superare i 2000 euro netti annui per ciascun committente.
A parere di chi scrive invece per i piccoli imprenditori (per tali si intendono tutte quelle attività rientranti nell’art.2083 del codice civile, ovvero piccoli artigiani, piccoli commercianti e micro attività familiari) il limite rimane quello dei 5000 euro netti per anno solare.
Per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro nette di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
I committenti pubblici, compresi gli enti locali, potranno far ricorso al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina vigente in materia di contenimento delle spese di personale, dall’eventuale patto di stabilità interno e nel limite del tetto economico di euro 5000 lorde per anno solare.
Per le imprese familiari non si applica più la disciplina di favore secondo la quale per le imprese familiari potevano utilizzarsi le prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10000 euro nette e neanche lo speciale regime contributivo proprio del lavoro subordinato; alle imprese familiari, post riforma, si applicano i limiti economici previsti dalla nuova normativa, pari ad euro 2000 netti annui, trattandosi di committenti imprenditori commerciali o professionisti.
Dove acquistare i voucher
I buoni lavoro sono attualmente acquistabili dai committenti presso le sedi territoriali inps, telematicamente attraverso il canale web www.inps.it, presso i tabaccai, le poste e le banche.
Il valore orario dei voucher
Il valore nominale dei buoni è fissato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, periodicamente aggiornato e tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente un voucher nominale di 10 euro lorde equivale ad un ora di lavoro.
Rimane ferma la possibilità di remunerare una prestazione lavorativa in misura superiore, riconoscendo “per un’ora di lavoro anche più voucher.
Importo riscosso dal prestatore di lavoro accessorio
Le poste, banche, tabaccai provvedono al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici ed il codice fiscale, effettuando il versamento per suo conto dei contributi, per fini previdenziali, all’INPS, alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13% del valore del buono e per fini assicurativi contro gli infortuni all’INAIL, in misura pari al 7% del valore nominale del buono e trattiene l’importo autorizzato, pari al 5%, a titolo di rimborso spese – trattenute complessive 25%. Il prestatore di lavoro, per cui, presentando al concessionario un buono di euro 10 lorde si vedrà corrispondere un importo netto di euro 7,50.
Il compenso netto è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
Comunicazione preventiva
I committenti dovranno obbligatoriamente effettuare una comunicazione preventiva all’INPS necessaria per l’attivazione delle prestazioni occasionali accessorie collegandosi al sito www.inps.it
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa
Terminato di scrivere il 18 giugno 2013











