• Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido

    18 GIUGNO 2013

    Inps: pubblicato il bando per l'assegnazione dei benefici

    L'INPS ha comunicato che il 14 giugno è stato pubblicato, sul proprio sito, il bando per l’assegnazione dei benefici, di cui alla circolare n. 48 del 28 marzo 2013, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

    (Fonte: www.lavoro.gov.it/lavoro)
  • Voucher per l'acquisto di servizi di Baby-Sitting

    In materia di sostegno alla maternità e paternità altra importante novità, in vigore dal 01 gennaio 2013 e sperimentale per i successivi tre anni, è rappresentata dalla previsione dell'art.4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n.92, che attribuisce alla madre lavoratrice, anche iscritta alla gestione separata, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), negli undici mesi successivi, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o ad un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

  • Lavoro accessorio - Trasformazione in contratto a tempo indeterminato

    Lavoro Accessorio e rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato. Questo è quanto ha precisato il Ministero del lavoro con una nota del 12 luglio 2013.

  • Il lavoro con i voucher in agricoltura

    Nel settore agricolo il lavoro accessorio è ammesso nel limite economico previsto per gli altri settori produttivi: euro 6666 lordi, pari a euro 5000 netti, per anno solare.
    In agricoltura però si ha un restringimento dell'ambito oggettivo/soggettivo di applicazione, così come in dettaglio:

  • Il lavoro con i voucher

    La riforma del mercato del lavoro in vigore dal 18 luglio 2012 ha profondamente modificato la normativa sul lavoro accessorio.

    Il lavoro accessorio dopo la riforma non è soggetto ad alcuna esclusione, né di tipo soggettivo e né oggettivo, ed è previsto per tutte le attività lavorative di natura “occasionale” che non diano luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi complessivamente percepiti dal prestatore superiori ad euro 5000 netti per anno solare (lordi euro 6666).

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