Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro
Onere probatorio attenuato in favore del soggetto discriminato. Resta fermo per l’attore l’onere della prova (in questo caso della lavoratrice), ma l’assolvimento dello stesso richiede il conseguimento di un grado di certezza minore rispetto a quello consueto.
In sintesi: dimostrati i fatti, che fanno ritenere probabile la discriminazione, spetta alla controparte (in questo caso il datore di lavoro) dimostrarne l’insussistenza.
L’onere della prova “alleggerito” si applica in tutte le azioni instaurate ai sensi della legge 125/1991 (le cui disposizioni sono state trasfuse nel codice delle pari opportunità) sia a quelle individuali proposte dalla lavoratrice o dal lavoratore sia a quelle collettive proposte dalla consigliera o dal consigliere e di parità, sia che si tratti di un procedimento speciale a cognizione sommaria, sia che sia stata invece intrapresa una azione ordinaria.