Lavoratori oncologici - Part-time e congedo per cure

Diritto alla trasformazione del contratto da part-time a full-time
In base all’art. 12-bis del decreto degislativo 25 febbraio 2000, n.61, i lavoratori del settore pubblico e privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale.
La ridotta capacità lavorativa dovrà essere accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore.
Inoltre: in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Di norma i contratti collettivi nazionali/aziendali prevedono particolari tutele per i lavoratori malati oncologici: ad esempio la possibilità di superamento del periodo di comporto (ossia il periodo massimo in cui un lavoratore può restare lontano dal lavoro a causa di un malattia), oppure al lavoratore oncologico è data la possibilità di prendere un periodo di aspettativa non retribuita.
Congedo per cure ai lavoratori malati oncologici
In base all’art. 7 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n.119, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa
Terminato di scrivere il 05 luglio 2013











