Contributo in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono l'ASpI

L'art.7, comma 5, del decreto legge 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno 2013, prevede in favore del datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (meglio conosciuta come ASpI), per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore dall'Inps.
Il legislatore precisa che il beneficio è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
Ad avviso di chi scrive il contributo non potrà essere riconosciuto in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono la mini-ASpI.
L'impresa che assumerà i lavoratori in ASpI dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa
Terminato di scrivere il 03 luglio 2013











