La nuova disoccupazione requisiti ridotti mini-ASpI
La mini-ASpI dal 01 gennaio 2013 è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano da tale data.
I lavoratori destinatari della mini assicurazione sono tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso la loro occupazione e che non possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione e quindi aver diritto all’ASpI.
Agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.
Requisiti
L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:
- possano far valere lo status di disoccupato;
- possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.
Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.
Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni.
Istituti dell'ASpI applicabili alla mini-ASpI
All'assicurazione mini-ASpI si applicano le disposizioni previste per l'ASpI per esempio in relazione ai soggetti destinatari, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della prestazione, decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda, ma non solo.
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa