La nuova disoccupazione requisiti ridotti mini-ASpI

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Previdenza

Mini-ASpI dal 01 gennaio 2013

La mini-ASpI dal 01 gennaio 2013 è la prestazione che sostituisce l’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti ridotti ed è erogata per i nuovi eventi di disoccupazione che si verificano da tale data.

I lavoratori destinatari della mini assicurazione sono tutti i lavoratori subordinati che abbiano perso la loro occupazione e che non possano far valere almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione e quindi aver diritto all’ASpI.
Agli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato non trovano applicazione le disposizioni relative all’indennità di disoccupazione mini-ASpI.

Requisiti

L'indennità è riconosciuta ai lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2013, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino i seguenti requisiti:

  • possano far valere lo status di disoccupato;
  • possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, per la quale siano stati versati o siano dovuti contributi per l’assicurazione obbligatoria. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risulti, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.

Durata della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro e che, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Qualora invece la corresponsione di una precedente indennità mini-ASpI sia stata fruita parzialmente poiché interrotta per rioccupazione del beneficiario prima della fine del periodo di durata spettante, possono essere computati, ai fini di una eventuale nuova indennità mini-ASpi, anche i periodi di  contribuzione residui presi in considerazione per la precedente prestazione parziale, ma in relazione ai quali non vi sia stata una concreta erogazione della stessa prima indennità. Questi periodi di contribuzione residui devono naturalmente ricadere nei dodici mesi precedenti la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

Sospensione della prestazione indennità di disoccupazione mini-ASpI

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del soggetto assicurato percettore di indennità mini-ASpI, l’indennità è sospesa fino ad un massimo di cinque giorni.

Istituti dell'ASpI applicabili alla mini-ASpI

All'assicurazione mini-ASpI si applicano le disposizioni previste per l'ASpI per esempio in relazione ai soggetti destinatari, retribuzione di riferimento per il calcolo della prestazione, misura della prestazione, decorrenza della prestazione, modalità e tempi di presentazione della domanda, ma non solo.

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa 

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

    Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

    Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

    Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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