• Voucher per l'acquisto di servizi di Baby-Sitting

    In materia di sostegno alla maternità e paternità altra importante novità, in vigore dal 01 gennaio 2013 e sperimentale per i successivi tre anni, è rappresentata dalla previsione dell'art.4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n.92, che attribuisce alla madre lavoratrice, anche iscritta alla gestione separata, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), negli undici mesi successivi, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o ad un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

  • Il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore padre

    Con la riforma del lavoro, la legge 28 giugno 2012, n.92, nello specifico l'art. 4, comma 24, lett. a) per le nascite avvenute dal 01 gennaio 2013, ed in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, il padre lavoratore dipendente (e non anche autonomo) ha l'obbligo di usufruire di un giorno di congedo di paternità da godere entro i cinque mesi dalla nascita del figlio contemporaneamente al godimento del congedo obbligatorio della lavoratrice madre.

  • Diritto alla paternità Astensione del padre nei primi tre mesi di vita del bambino

    La legge italiana consente al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro fino al giorno del compimento del terzo mese di vita del bambino in caso di morte (durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso) o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa, ovvero di affidamento esclusivo al padre; ai fini del calcolo dei tre mesi risulta ininfluente la data del parto, del decesso, dell' insorgenza dell'infermità, dell'abbandono, ecc. della madre.

  • Congedo parentale per i lavoratori parasubordinati

    A decorrere dal 01 febbraio 2007, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, che abbiano titolo all'indennità di maternità (ossia abbiano accreditati tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio - ordinario e/o anticipato), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro l'anno di vita del bambino.

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