• Voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido

    18 GIUGNO 2013

    Inps: pubblicato il bando per l'assegnazione dei benefici

    L'INPS ha comunicato che il 14 giugno è stato pubblicato, sul proprio sito, il bando per l’assegnazione dei benefici, di cui alla circolare n. 48 del 28 marzo 2013, nel quale sono stabiliti i tempi e le modalità di presentazione della domanda da parte delle lavoratrici madri, nonché tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale e gli adempimenti conseguenti alla formazione della graduatoria.

    (Fonte: www.lavoro.gov.it/lavoro)
  • Voucher per l'acquisto di servizi di Baby-Sitting

    In materia di sostegno alla maternità e paternità altra importante novità, in vigore dal 01 gennaio 2013 e sperimentale per i successivi tre anni, è rappresentata dalla previsione dell'art.4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n.92, che attribuisce alla madre lavoratrice, anche iscritta alla gestione separata, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale (maternità facoltativa), negli undici mesi successivi, la possibilità di avvalersi di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting o ad un contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

  • Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

    Le lavoratrici anche autonome iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 hanno diritto dal 7 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, al congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (un mese se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità) e durante i tre mesi successivi al parto (quattro mesi se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità); in tale periodo i committenti non potranno adibire al lavoro le lavoratrici.
    Il congedo di maternità spetta a condizione che le lavoratrici iscritte alla gestione separata non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

    ll divieto di licenziamento è legato allo stato oggettivo della gravidanza o del puerperio ed opera anche nel caso in cui il datore di lavoro ne sia inconsapevole.

  • Congedo parentale per i lavoratori parasubordinati

    A decorrere dal 01 febbraio 2007, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, che abbiano titolo all'indennità di maternità (ossia abbiano accreditati tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio - ordinario e/o anticipato), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro l'anno di vita del bambino.

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