Le ferie non godute a causa di un periodo di malattia del lavoratore vanno sempre indennizzate anche se la cessazione del rapporto di lavoro non ne consente il godimento. L'indennizzo deve avvenire indipendentemente dalle previsioni contrattuali.
I giudici sottolineano che non può essere posto a carico del lavoratore l'onere di organizzare le proprie ferie in maniera tale di fruirle tutte entro i limiti posti dal CCNL, gravando invece sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto o offerto di adempiere il proprio obbligo di assicurare il godimento delle ferie.