• Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

    Le lavoratrici anche autonome iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 hanno diritto dal 7 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, al congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (un mese se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità) e durante i tre mesi successivi al parto (quattro mesi se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità); in tale periodo i committenti non potranno adibire al lavoro le lavoratrici.
    Il congedo di maternità spetta a condizione che le lavoratrici iscritte alla gestione separata non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

  • Circolare Inps n.78 del 14 maggio 2013

    Con la Circolare n.78 del 14 maggio 2013 l’Inps ha dato chiarimenti in merito al principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente.

    “Nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore.”.

  • Circolare Inps n.77 del 13 maggio 2013

    Con la Circolare n.77 del 13 maggio 2013 l’Inps ha comunicato l’estensione del diritto alle indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

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