• Diritto alla paternità Astensione del padre nei primi tre mesi di vita del bambino

    La legge italiana consente al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro fino al giorno del compimento del terzo mese di vita del bambino in caso di morte (durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso) o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa, ovvero di affidamento esclusivo al padre; ai fini del calcolo dei tre mesi risulta ininfluente la data del parto, del decesso, dell' insorgenza dell'infermità, dell'abbandono, ecc. della madre.

  • Congedo parentale per i lavoratori parasubordinati

    A decorrere dal 01 febbraio 2007, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, che abbiano titolo all'indennità di maternità (ossia abbiano accreditati tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio - ordinario e/o anticipato), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro l'anno di vita del bambino.

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