• Il congedo obbligatorio e facoltativo del lavoratore padre

    Con la riforma del lavoro, la legge 28 giugno 2012, n.92, nello specifico l'art. 4, comma 24, lett. a) per le nascite avvenute dal 01 gennaio 2013, ed in via sperimentale per gli anni 2013-2014-2015, il padre lavoratore dipendente (e non anche autonomo) ha l'obbligo di usufruire di un giorno di congedo di paternità da godere entro i cinque mesi dalla nascita del figlio contemporaneamente al godimento del congedo obbligatorio della lavoratrice madre.

  • Il congedo di maternità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata

    Le lavoratrici anche autonome iscritte alla gestione separata di cui alla legge 335/1995 hanno diritto dal 7 novembre 2007, con l'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2007, al congedo di maternità durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (un mese se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità) e durante i tre mesi successivi al parto (quattro mesi se la lavoratrice si avvarrà del congedo flessibile di maternità); in tale periodo i committenti non potranno adibire al lavoro le lavoratrici.
    Il congedo di maternità spetta a condizione che le lavoratrici iscritte alla gestione separata non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate.

  • Congedo parentale per i lavoratori parasubordinati

    A decorrere dal 01 febbraio 2007, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata, che abbiano titolo all'indennità di maternità (ossia abbiano accreditati tre mesi di contribuzione effettiva nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo obbligatorio - ordinario e/o anticipato), è corrisposto un trattamento economico per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi, anche frazionabili, entro l'anno di vita del bambino.

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