La legge italiana consente al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro fino al giorno del compimento del terzo mese di vita del bambino in caso di morte (durante il parto o dopo il parto, anche per cause non legate al parto stesso) o di grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa, ovvero di affidamento esclusivo al padre; ai fini del calcolo dei tre mesi risulta ininfluente la data del parto, del decesso, dell' insorgenza dell'infermità, dell'abbandono, ecc. della madre.