Assunzione lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato

Scritto da Simona Pompili on Postato in Area Lavoro

Possibile assumere lavoratori in mobilità con contratto di apprendistat

Le aziende possono assumere lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

La disposizione normativa è contenuta nell'art.7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011, meglio conosciuto come Testo Unico sull'apprendistato.

L'assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dall'età anagrafica posseduta dal lavoratore al momento dell'assunzione.

Tutti i lavoratori in mobilità, in base alle 223/91, ovvero della normativa in deroga, potranno essere assunti con questa forma di apprendistato; necessaria, quindi, l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Ai lavoratori in mobilità assunti con il contratto di apprendistato trova applicazione la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966.

Si tratta sin dall'assunzione di un contratto a tempo indeterminato con un periodo formativo pari a 18 mesi. Al termine del periodo formativo il datore di lavoro non potrà recedere ad nutum in base al 2118, così come previsto per le altre tipologie di apprendistato.

Il contratto prevede la forma scritta, accompagnato da un piano formativo che tenga conto delle precedenti esperienze lavorative del lavoratore e le misure volte a favorire il reinserimento in caso di riqualificazione o delle competenze da acquisire e le misure volte a favorire il reinserimento nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso della qualifica da conseguire.

Agevolazione contributiva per i datori di lavoro

I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato potranno contare, per un periodo massimo di 18 mesi, su una contribuzione agevolata del 10%, la medesima prevista dall'ex art.25, comma 9 della legge 223/1991, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti, nonchè sull'incentivo disciplinato dall'art.8, comma 4, della legge 223/1991, ossia per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore di un contributo pari al 50% della indennità di mobilità rimanente che sarebbe spettata al lavoratore.

Inoltre:

per tutto il periodo di formazione il datore di lavoro potrà fruire del sottoinquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art.2, lett. c), del decreto legislativo 167/2011.

Forma contrattuale da non sottovalutare in considerazione del fatto che al momento non sono più previste le originarie agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti dalla "piccola mobilità".

Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa

 

 

Prassi Amministrativa

  • Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

    Messaggio Inps n.11512 del 17 luglio 2013

  • Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

    Circolare Inps n.116 del 01 luglio 2013

  • Circolare Inps n.111 del 24 luglio 2013

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  • Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

    Circolare congiunta Lavoro/Interno del 10 luglio 2013

  • Accesso Croati in Italia

    Circolare del 2 luglio 2013 Ingresso nell’U.E. dei cittadini della Croazia

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Sentenze della Cassazione

  • Discriminazione delle donne sul luogo di lavoroD

    Corte di Cassazione 05 giugno 2013, n.14206 – Sezione Lavoro Discriminazione delle donne sul luogo di lavoro

  • Licenziamento legittimo

    Corte di Cassazione 28 maggio 2013, n.13239 – Sezione Lavoro Licenziamento legittimo nel caso il cui il lavoratore perde il titolo necessario allo svolgimento di una determinata mansione/ruolo

  • Sentenza della Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643

    Corte di Cassazione 11 giugno 2013, n. 14643 – Licenziamento per superamento del periodo di comporto - Mobbing

  • Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

    Corte di Cassazione – Sentenza n.12561 del 22 maggio 2013

  • Corte di Cassazione – Sentenza n. 21362 del 21 maggio 2013

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  • Corte di Cassazione 9 luglio 2012, n. 11462 – Sezione Lavoro Ferie non godute a causa malattia diritto all’indennità sostitutiva

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  • Corte di Cassazione 20 maggio 2000, n. 6595 - Sezione Lavoro  Tutela della maternità – Divieto di licenziamento

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  • Corte di Cassazione 8 ottobre 2012, n.17094 – Sezione Lavoro Licenziamento per svolgimento di attività lavorativa durante la malattia

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  • Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

    Corte di Cassazione 31 ottobre 2012, n. 18811 – Sezione Lavoro Licenziamento per abbandono del posto di lavoro

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Diritto del Lavoro Internazionale

  • ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro

    ILO - Organizzazione Internazionale del Lavoro

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