Assunzione lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato
Le aziende possono assumere lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.
La disposizione normativa è contenuta nell'art.7, comma 4, del decreto legislativo 167/2011, meglio conosciuto come Testo Unico sull'apprendistato.
L'assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale può essere utilizzata a prescindere dall'età anagrafica posseduta dal lavoratore al momento dell'assunzione.
Tutti i lavoratori in mobilità, in base alle 223/91, ovvero della normativa in deroga, potranno essere assunti con questa forma di apprendistato; necessaria, quindi, l'iscrizione nelle liste di mobilità.
Ai lavoratori in mobilità assunti con il contratto di apprendistato trova applicazione la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge 604/1966.
Si tratta sin dall'assunzione di un contratto a tempo indeterminato con un periodo formativo pari a 18 mesi. Al termine del periodo formativo il datore di lavoro non potrà recedere ad nutum in base al 2118, così come previsto per le altre tipologie di apprendistato.
Il contratto prevede la forma scritta, accompagnato da un piano formativo che tenga conto delle precedenti esperienze lavorative del lavoratore e le misure volte a favorire il reinserimento in caso di riqualificazione o delle competenze da acquisire e le misure volte a favorire il reinserimento nel caso in cui il lavoratore non sia in possesso della qualifica da conseguire.
Agevolazione contributiva per i datori di lavoro
I datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato potranno contare, per un periodo massimo di 18 mesi, su una contribuzione agevolata del 10%, la medesima prevista dall'ex art.25, comma 9 della legge 223/1991, al termine degli stessi, troverà applicazione la normale contribuzione prevista per i lavoratori subordinati non apprendisti, nonchè sull'incentivo disciplinato dall'art.8, comma 4, della legge 223/1991, ossia per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore di un contributo pari al 50% della indennità di mobilità rimanente che sarebbe spettata al lavoratore.
Inoltre:
per tutto il periodo di formazione il datore di lavoro potrà fruire del sottoinquadramento o, in alternativa, della progressione retributiva in misura percentuale, secondo quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento ai sensi dell'art.2, lett. c), del decreto legislativo 167/2011.
Forma contrattuale da non sottovalutare in considerazione del fatto che al momento non sono più previste le originarie agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono lavoratori provenienti dalla "piccola mobilità".
Per la redazione del presente articolo mi sono avvalsa delle fonti normative e dei testi di prassi amministrativa