Lavoro intermittente 400 giorni in tre anni
Con l'entrata in vigore del decreto legge 76/2013 anche il contratto di lavoro intermittente ha subito un restyling, in particolare l'inserimento di un tetto di utilizzo delle giornate di prestazione e la possibilità per i datori di lavoro di evitare la sanzione per la mancata comunicazione della prestazione dei lavoratori attraverso i servizi informatici.
Il contratto di lavoro intermittente e' ammesso ora, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. L'aggettivo "effettivo" sembra voler intendere le giornate in cui i lavoratori sono fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro per poter fornire la loro opera; non rientrerebbero quindi nelle 400 giornate le assenze per ferie/permessi.
Ai fini del computo delle 400 giornate si presume che si debbano imputare solo i periodi successivi all'entrata in vigore del decreto legge per i lavoratori già assunti, mentre sembra logico ritenere che il tetto delle 400 giornate per ciascun lavoratore nel triennio siano da intendersi quale tetto massimo di giornate lavorabili presso ogni singolo datore di lavoro.
Il datore di lavoro che occupa lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata, come ormai ampiamente noto, deve preventivamente comunicare la prestazione, o un cliclo integrato di prestazioni di durata non superiore ai 30 giorni, dei propri lavoratori; qualora non vi provveda, per l'omessa comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa di importo variabile tra euro 400 ed euro 2400 in relazione a ciascun lavoratore intermittente per cui è stata omessa la comunicazione. Il nuovo decreto stabilisce che la predetta sanzione non trova applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi la volonta' di non occultare la prestazione di lavoro.
Da una prima lettura della norma sembrerebbe quindi il datore di lavoro possa evitare la sanzione per la mancata comunicazione della prestazione lavorativa solo per quei lavoratori già iscritti a libro unico e per i quali si è già provveduto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, diverso il caso di lavoratori assunti nel corso del mese d'ispezione o lavoratori assunti ma mai chiamati ad effettuare la prestazione lavorativa e per i quali non risultano adempimenti di carattere contributivo.