Maggiorazione contributiva assunzioni a termine
L’art.2, comma 28, della legge 92/2012 ha previsto con decorrenza 01 gennaio 2013 un contributo addizionale ai fini contributivi per tutti i lavoratori assunti con contratto non a tempo indeterminato.
Il contributo addizionale non si applica in caso di assunzione a tempo determinato delle seguenti categorie di lavoratori:
- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963 nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- agli apprendisti;
- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.
Al riguardo va tuttavia specificato che tale eccezione riguarda evidentemente i datori di lavoro “pubblici” e pertanto non risulta applicabile nelle ipotesi di somministrazione di lavoro nei confronti delle PP.AA., da intendersi quali mere utilizzatrici della prestazione di lavoro.
Il Ministero del Lavoro con l’interpello n.15 del 17 aprile 2013 ha precisato che anche nell’ambito della somministrazione a termine è dovuto il contributo in questione a meno che il lavoratore non rientri in una delle categorie sopra declinate.